Categoria: CCNL

  • Gli arretrati contrattuali: imputazione contabile al piano dei conti.

    Gli arretrati contrattuali: imputazione contabile al piano dei conti.

    Gli arretrati contrattuali imputazione contabile

    La modalità di iscrizione in bilancio degli arretrati contrattuali riferiti alle mensilità che vanno dal 1° gennaio 2019 a tutto novembre 2022.

    Le mensilità di competenza degli anni dal 2019 al 2021 da imputare:

    • al piano dei conti «U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato»;
    • al piano dei conti «U.1.01.01.01.005» per il personale a tempo determinato.

    Gli stipendi arretrati relativi alle mensilità di competenza al periodo gennaio-novembre 2022:

    • imputati al piano dei conti ordinario delle retribuzioni.

    Gli arretrati relativi ad annualità precedenti risultano infatti accantonati nel risultato di amministrazione 2021 che, salvo i limiti per gli enti in disavanzo, dovrebbe essere applicato all’annualità 2022 del bilancio di previsione.

    Le retribuzioni arretrate per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, percepite per effetto di contratti collettivi sono poi soggette a tassazione separata, se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa (agenzia delle Entrate, risposta n° 243 del 13 aprile 2021).

    Gli arretrati delle mensilità:

    • da gennaio 2019 a dicembre 2021 tassazione separata;
    • da gennaio-novembre 2022 tassazione ordinaria.

    I vincoli di finanza pubblica
    L’articolo 3, quarto comma, del Dl 36/2022 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita ad arretrati di competenza delle annualità antecedenti al 2022, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia fissati dal Dm assunzioni. Questa norma consentirebbe, dunque, di “sterilizzare” la spesa per arretrati riferita al periodo 2019-2021. Ai fini del rispetto del comma 557 della legge 296/06, invece, l’obbligo di operare un confronto omogeneo fra gli aggregati della spesa di personale impone di escludere sempre gli arretrati contrattuali, a prescindere dal periodo di competenza. Infine, per ciò che concerne gli aspetti economico-patrimoniali, il punto 4.17 del Principio contabile 4/3 al Dlgs 118/2011 chiarisce che i rinnovi contrattuali devono essere inclusi tra gli oneri straordinari alla voce «Altri oneri straordinari», mentre l’Irap deve essere rilevata nella voce «Imposte». Peraltro, il relativo costo è sterilizzato, ove presente, dall’utilizzo del fondo iscritto a stato patrimoniale.

    fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/contratto-arretrati-fino-2021-tasse-calcoli-e-contabilita-separata-AE15IsFC

  • Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni

    Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni

    Il D.Lgs.n.66/2003, ai fini della verifica e del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia, ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario.

    In proposito, poi, si deve anche ricordare che, sulla base della disciplina contrattuale (art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal dirigente, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia.

    Senza tale autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all’orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell’ente che deriva appunto dall’autorizzazione.

    Pertanto, se il dipendente è stato autorizzato, ad esempio, per due ore di lavoro straordinario, ulteriori prestazioni (anche di pochi minuti) risultanti dal sistema di rilevazione dell’orario di lavoro, non possono essere in alcun modo conteggiate e compensate a tale titolo.

    Se non possono essere considerate prestazioni di lavoro straordinario, tali periodi non solo non possono essere remunerate, ma, evidentemente, non possono neppure dare luogo a riposi compensativi (si tratta di una modalità di remunerazione alternativa al pagamento monetario).

    fonte ARAN

    VocePercentuale
    Lavoro a turni diurno10%
    Lavoro a turni notturno30%
    Lavoro a turni festivo diurno30%
    Lavoro a turni festivo notturno50%
    Lavoro notturno20%
    Lavoro festivo diurno20%
    Lavoro festivo notturno30%
    Lavoro straordinario feriale diurno15%
    Lavoro straordinario feriale notturno30%
    Lavoro straordinario festivo diurno30%
    Lavoro straordinario festivo notturno50%
    Lavoro nel giorno di riposo50%
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2019-2021

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2019-2021

    CALCOLO ARRETRATI FUNZIONI LOCALI PERIODO DAL 2019-2022

    Approvato il nuovo contratto del comparto delle funzioni locali indicate all’art. 4 del CCNQ

    art. 4 Comparto delle Funzioni Locali

    Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente
    dipendente da:

    • Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
    • Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge
      4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
    • Comuni;
    • Comunità montane;
    • ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque
      denominati;
    • Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
    • Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni
      assistenziali;
    • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    Aumenti previsti dal nuovo contratto di lavoro per il triennio 2019-2021 per i dipendenti comunali per il rinnovo dei contratti pubblici.

    Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3.08.2021.

    Le tabelle con gli aumenti previsti dal nuovo contratto di lavoro, per il triennio 2019-2021:

    Tabella D

    Incrementi mensili dello stipendio tabellare

    Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità

    Tabella E

    Nuovo stipendio tabellare

    Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità

    Tabella F

    Conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare

    Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità

    Incrementi del CCNL

    • A1 +56,10 euro lordi
    • A2 +56,90 euro lordi
    • A3 +58,10 euro lordi
    • A4 +59,10 euro lordi
    • A5 +60,40 euro lordi
    • A6 +61,40 euro lordi
    • B1 +59,30 euro lordi
    • B2 +60,30 euro lordi
    • B3 +62,70 euro lordi
    • B4 +63,70 euro lordi
    • B5 +64,70 euro lordi
    • B6 +65,90 euro lordi
    • B7 +68,40 euro lordi
    • B8 +69.60 euro lordi
    • C1 +66,90 euro lordi
    • C2 +68,50 euro lordi
    • C3 +70,50 euro lordi
    • C4 +72,70 euro lordi
    • C5 +75,40 euro lordi
    • C6 +77,50 euro lordi
    • D1 +72,50 euro lordi
    • D2 +76,40 euro lordi
    • D3 +83,80 euro lordi
    • D4 +87,30 euro lordi
    • D5 +91,20 euro lordi
    • D6 +97,50 euro lordi
    • D7 +104,28 euro lordi

  • Elemento perequativo

    Elemento perequativo

    La legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), all’art 1 co. 440 ha definito che, nelle more della definizione dei CCNL e dei provvedimenti negoziali riguardanti il settore pubblico relativi al triennio 2019-2021, l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal mese di aprile ed aumentata a partire dal mese di luglio 2019.

    La legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), all’art 1 comma 440, alla lettera b) è prevista la corresponsione al personale (ex art. 2, co 2, d.lgs 165/2001), dell’elemento perequativo una tantum  con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

    L’ “elemento perequativo” è stato previsto nei  CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018 e prorogato nel 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) . In particolare l’ “elemento perequativo” è stato inserito dalle seguenti disposizioni nel testo dei CCNL rinnovati:

    •     articolo 75 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Centrali”, triennio 2016-2018;
    •     articoli 37, 62, 88, 93 e 107 del CCNL relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2016-2018;
    •     articolo 66 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, triennio 2016-2018;
    •     articolo 78 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, triennio 2016-2018.

    È stato erogato con la busta paga di febbraio 2019 comprensive degli arretrati non erogati nel mese di gennaio.

    Ai fini pensionistici l’Inps ha chiarito nel messaggio n. 3224 2018 che:

    • L’ “elemento perequativo” introdotto dai recenti CCNL  dei comparti “Funzioni Centrali”, “Istruzione e Ricerca”, “Funzioni Locali”, “Sanità”,  è  imponibile ai fini pensionistici e concorre, anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  .
    • L’ “elemento perequativo” non rientra nella retribuzione virtuale da assumere come riferimento per gli eventi di malattia e non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla.
    • Inoltre l’elemento perequativo  non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.

    Sul sito dell’ARAN sono apparsi i primi chiarimenti sul CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

    Il primo parere riguarda l’elemento perequativo e viene così detto:

    Sulla base delle previsioni dell’art.66 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale.

    Proprio per tale caratteristiche:

    a) esso non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006;

    l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;

    L’elemento perequativo non rientra nei valori degli straordinari.

    b) non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

    L’art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 c’è scritto: nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. 

    Nei primi dieci giorni corrispondi SOLO IL TRATTAMENTO FONDAMENTALE. Nei primi dieci giorni puoi pagare solo il trattamento fondamentale e come detto poco sopra dall’ARAN l’elemento perequativo NON E’ TRATTAMENTO FONDAMENTALE.