L’articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011 ha introdotto l’imposta di soggiorno, attribuendo la possibilità di istituire il tributo ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Con la conversione in legge del decreto 24 aprile 2017, n. 50, l’imposta di soggiorno è stata esclusa dal blocco delle aliquote dei tributi locali, voluto con legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).
La nuova disposizione contenuta nell’art. 4, comma 7, del decreto elimina il blocco e consente di istituire per la prima volta l’imposta di soggiorno1, ovvero di modificare le misure del tributo se già istituito.
