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  • I Diritti di rogito

    I Diritti di rogito

    A decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell’art. 1O, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali  che non  hanno  qualifica  dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’artico/o 30,  secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,  per  gli  atti  di  cui  ai  numeri  1, 2,  3,  4,  e 5 della  tabella  O  allegata  alla  legge 8 giugno   1962,  n.   604, e successive   modificazioni, è attribuita   al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in   godimento”.

    In ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

    • un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui “alla luce della previsione di cui all’’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali
    • un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, ( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016,  Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016,  Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016)  secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

    Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 : La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”….Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all’interesse pubblico rispetto all’interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”.

    fonte https://www.segretaricomunalivighenzi.i

  • Gli arretrati contrattuali: imputazione contabile al piano dei conti.

    Gli arretrati contrattuali: imputazione contabile al piano dei conti.

    Gli arretrati contrattuali imputazione contabile

    La modalità di iscrizione in bilancio degli arretrati contrattuali riferiti alle mensilità che vanno dal 1° gennaio 2019 a tutto novembre 2022.

    Le mensilità di competenza degli anni dal 2019 al 2021 da imputare:

    • al piano dei conti «U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato»;
    • al piano dei conti «U.1.01.01.01.005» per il personale a tempo determinato.

    Gli stipendi arretrati relativi alle mensilità di competenza al periodo gennaio-novembre 2022:

    • imputati al piano dei conti ordinario delle retribuzioni.

    Gli arretrati relativi ad annualità precedenti risultano infatti accantonati nel risultato di amministrazione 2021 che, salvo i limiti per gli enti in disavanzo, dovrebbe essere applicato all’annualità 2022 del bilancio di previsione.

    Le retribuzioni arretrate per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, percepite per effetto di contratti collettivi sono poi soggette a tassazione separata, se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa (agenzia delle Entrate, risposta n° 243 del 13 aprile 2021).

    Gli arretrati delle mensilità:

    • da gennaio 2019 a dicembre 2021 tassazione separata;
    • da gennaio-novembre 2022 tassazione ordinaria.

    I vincoli di finanza pubblica
    L’articolo 3, quarto comma, del Dl 36/2022 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita ad arretrati di competenza delle annualità antecedenti al 2022, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia fissati dal Dm assunzioni. Questa norma consentirebbe, dunque, di “sterilizzare” la spesa per arretrati riferita al periodo 2019-2021. Ai fini del rispetto del comma 557 della legge 296/06, invece, l’obbligo di operare un confronto omogeneo fra gli aggregati della spesa di personale impone di escludere sempre gli arretrati contrattuali, a prescindere dal periodo di competenza. Infine, per ciò che concerne gli aspetti economico-patrimoniali, il punto 4.17 del Principio contabile 4/3 al Dlgs 118/2011 chiarisce che i rinnovi contrattuali devono essere inclusi tra gli oneri straordinari alla voce «Altri oneri straordinari», mentre l’Irap deve essere rilevata nella voce «Imposte». Peraltro, il relativo costo è sterilizzato, ove presente, dall’utilizzo del fondo iscritto a stato patrimoniale.

    fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/contratto-arretrati-fino-2021-tasse-calcoli-e-contabilita-separata-AE15IsFC

  • Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni

    Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni

    Il D.Lgs.n.66/2003, ai fini della verifica e del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia, ha introdotto la suddistinzione dell’orario di lavoro nelle due sole categorie dell’orario di lavoro ordinario e straordinario.

    In proposito, poi, si deve anche ricordare che, sulla base della disciplina contrattuale (art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000) le prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal dirigente, ovviamente anche nella misura, al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia.

    Senza tale autorizzazione nessuna prestazione ulteriore, rispetto all’orario di lavoro ordinario, può essere considerata come prestazione di lavoro straordinario, in quanto manca la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell’ente che deriva appunto dall’autorizzazione.

    Pertanto, se il dipendente è stato autorizzato, ad esempio, per due ore di lavoro straordinario, ulteriori prestazioni (anche di pochi minuti) risultanti dal sistema di rilevazione dell’orario di lavoro, non possono essere in alcun modo conteggiate e compensate a tale titolo.

    Se non possono essere considerate prestazioni di lavoro straordinario, tali periodi non solo non possono essere remunerate, ma, evidentemente, non possono neppure dare luogo a riposi compensativi (si tratta di una modalità di remunerazione alternativa al pagamento monetario).

    fonte ARAN

    VocePercentuale
    Lavoro a turni diurno10%
    Lavoro a turni notturno30%
    Lavoro a turni festivo diurno30%
    Lavoro a turni festivo notturno50%
    Lavoro notturno20%
    Lavoro festivo diurno20%
    Lavoro festivo notturno30%
    Lavoro straordinario feriale diurno15%
    Lavoro straordinario feriale notturno30%
    Lavoro straordinario festivo diurno30%
    Lavoro straordinario festivo notturno50%
    Lavoro nel giorno di riposo50%
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2019-2021

    Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2019-2021

    CALCOLO ARRETRATI FUNZIONI LOCALI PERIODO DAL 2019-2022

    Approvato il nuovo contratto del comparto delle funzioni locali indicate all’art. 4 del CCNQ

    art. 4 Comparto delle Funzioni Locali

    Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente
    dipendente da:

    • Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
    • Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge
      4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
    • Comuni;
    • Comunità montane;
    • ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque
      denominati;
    • Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
    • Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni
      assistenziali;
    • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    Aumenti previsti dal nuovo contratto di lavoro per il triennio 2019-2021 per i dipendenti comunali per il rinnovo dei contratti pubblici.

    Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3.08.2021.

    Le tabelle con gli aumenti previsti dal nuovo contratto di lavoro, per il triennio 2019-2021:

    Tabella D

    Incrementi mensili dello stipendio tabellare

    Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità

    Tabella E

    Nuovo stipendio tabellare

    Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità

    Tabella F

    Conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare

    Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità

    Incrementi del CCNL

    • A1 +56,10 euro lordi
    • A2 +56,90 euro lordi
    • A3 +58,10 euro lordi
    • A4 +59,10 euro lordi
    • A5 +60,40 euro lordi
    • A6 +61,40 euro lordi
    • B1 +59,30 euro lordi
    • B2 +60,30 euro lordi
    • B3 +62,70 euro lordi
    • B4 +63,70 euro lordi
    • B5 +64,70 euro lordi
    • B6 +65,90 euro lordi
    • B7 +68,40 euro lordi
    • B8 +69.60 euro lordi
    • C1 +66,90 euro lordi
    • C2 +68,50 euro lordi
    • C3 +70,50 euro lordi
    • C4 +72,70 euro lordi
    • C5 +75,40 euro lordi
    • C6 +77,50 euro lordi
    • D1 +72,50 euro lordi
    • D2 +76,40 euro lordi
    • D3 +83,80 euro lordi
    • D4 +87,30 euro lordi
    • D5 +91,20 euro lordi
    • D6 +97,50 euro lordi
    • D7 +104,28 euro lordi

  • Indennità una tantum 200 euro: domande fino al 30 novembre

    Indennità una tantum 200 euro: domande fino al 30 novembre

    Fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103.

    Nel dettaglio, possono presentare la domanda i lavoratori:

    • iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
    • iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
    • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
    • pescatori autonomi;
    • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

    Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

    Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

    REQUISITI

    Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

    Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter, l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

    I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

    • essere già iscritti alla gestione autonoma;
    • essere titolari di partita IVA attiva;
    • aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

    Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

    Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

    COME PRESENTARE LA DOMANDA

    È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 200 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

    In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

  • BONUS 150 euro

    Il Decreto Aiuti ter ha previsto che a partire dal mese di novembre sarà erogato un nuovo bonus pari a 150 euro per sostenere gli italiani nel far fronte alla crisi energetica.

    La domanda va fatta entro il 30 novembre 2022 all’INPS o agli enti gestori di appartenenza.

    Novembre 2022 bonus 150 euro per lavoratori dipendenti

    L’Istituto, con la circolare INPS 17 ottobre 2022, n. 116, illustra le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti ter (articolo 18, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144).

    In particolare, il decreto, all’articolo 18, prevede che sia riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione lavoratori domestici, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 della stessa norma.

    L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

    Nella circolare sono precisati i requisiti retributivi del lavoratore e le esposizioni nella apposita sezione del flusso UniEmens dei dati relativi al conguaglio dell’indennità.

    fonte INPS

  • Lavoratori dipendenti: esonero contributivo per il 2022

    Lavoratori dipendenti: esonero contributivo per il 2022

    La legge di bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La condizione per poter usufruire dell’esonero è che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superi il limite mensile di 2.692 euro.

    L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43.

    Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

    Con messaggio 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro.

    fonte INPS

  • Lavoratori dipendenti: esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

    Lavoratori dipendenti: esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

    La legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ( IVS ) a carico del lavoratore.

    Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

    L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

    Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43 l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo e illustra le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS .

    fonte INPS

  • Decontribuzione Sud: applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2022

    Decontribuzione Sud: applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2022

    La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo “Decontribuzione sud“. L’agevolazione spetta, previa autorizzazione della Commissione europea, ai rapporti di lavoro dipendente con l’esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

    L’esonero contributivo è modulato nel seguente modo:

    • 30% fino al 31 dicembre 2025;
    • 20% per gli anni 2026 e 2027;
    • 10% per gli anni 2028 e 2029.

    La circolare INPS 27 luglio 2022, n. 90 fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo.

    La Commissione europea ha approvato tale misura, limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, con la Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022.

    fonte INPS