Categoria: Fiscale

  • Modello 770/2022 frontespizio

    Modello 770/2022 frontespizio

    Modello 770/2022, le istruzioni per la compilazione del frontespizio: dati relativi al sostituto

    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/770-2022/software-di-compilazione-770-2022

    Nel secondo rigo del modello 770 devono essere inseriti i dati relativi al sostituto d’imposta.

    Nella parte alta del frontespizio devono essere inseriti i dati identificativi.

    Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall’atto costitutivo o, in mancanza di quest’ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

    Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.

    Deve essere, inoltre, indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello.

    La tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

    Per i codici statistici (stato, natura e situazione).

    In “Stato” deve essere inserito il relativo codice riportato nella tabella SA.

    Nel campo “Natura giuridica” deve essere inserito il codice, che deve essere rilevato dalla tabella SB. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

    Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione deve individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

    Nel campo “Situazione” si deve indicare il relativo codice, che deve essere rilevato dalla tabella SC.

    Il codice fiscale del dicastero di appartenenza deve essere inserito per le sole amministrazioni dello Stato, che devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

    La casella “Casi particolari” deve essere barrata per segnalare l’esistenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia.

    Si tratta di specifiche fattispecie previste dalla prassi in cui la stabile organizzazione svolge in Italia attività per le quali la stessa non assume il ruolo di sostituto d’imposta.

    TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA
    In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.
    Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.
    REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
    Il riquadro ”Redazione della dichiarazione” è composto da due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”.
    Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. E’ data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare:
    1 – nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2022 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
    2 – nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2022 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
    La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.
    Inoltre dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:
    • “Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    • “Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
    • “Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
    1 – Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
    2 – Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
    3 – Curatore fallimentare
    4 – Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
    5 – Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
    6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
    7 – Erede
    8 – Liquidatore (liquidazione volontaria)
    9 – Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni
    straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
    10 – Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
    11 – Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
    12 – Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione)
    13 – Amministratore di condominio
    14 – Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
    15 – Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

  • Modello 770/2022, il compito dei Revisori contabili

    Modello 770/2022, il compito dei Revisori contabili

    La scadenza ultima per l’adempimento in parola è fissata al 31 ottobre 2022.

    I revisori contabili devono sottoscrivere le dichiarazioni fiscali (Redditi, 770, IRAP), nell’apposito riquadro presente nel frontespizio.

    La firma di fatto non rappresenta una pura e semplice formalità, ma comporta una serie di attività destinata alle verifiche e controlli sul contenuto delle dichiarazioni, al fine di verificare la corrispondenza fra i dati esposti e le condizioni della contabilità e, quindi, del bilancio ( principio di revisione ISA Italia 500 – Elementi probanti).

    La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.” Pertanto tale adempimento, allo stato attuale delle disposizioni normative, si deve considerare direttamente connesso all’incarico di revisione legale ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.39/2010, e dell’art. 2409 bis del Codice Civile”. Il revisore, è bene precisarlo, in caso di accertamenti da parte dell’autorità fiscali non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori della società che ha presentato le dichiarazioni sottoscritte. Si tratta, di fatto, di un adempimento meramente formale, sanzionato soltanto nell’ipotesi di omissione dello stesso.

    L’attività di controllo e verifica dei dichiarativi fiscali da parte del revisore è stato oggetto del documento di ricerca n. 208R del giugno 2020 di Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) che chiarisce il significato da attribuire alle dichiarazioni fiscali. Nessuna norma o principio di revisione impone di rilasciare un “visto” sul corretto adempimento formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali indicate in precedenza.

    Quindi compito del revisore è acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti per esprimere un giudizio sul bilancio nel quale, ovviamente, sono iscritte anche poste che impattano sui dati presenti nelle dichiarazioni fiscali. Nell’esprimere il proprio giudizio professionale il revisore, con riferimento alle voci aventi più strettamente “natura fiscale” – ma anche a qualsiasi altra voce, informazione, saldo o transazione di bilancio –, farà riferimento alla “significatività” e utilizzerà tecniche campionarie.

    In relazione alla natura dell’incarico il revisore non procederà ad emettere alcuna relazione e l’incarico si considererà concluso esclusivamente con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

  • Modello 770/2022, il compito dei Revisori contabili

    Modello 770/2022, il compito dei Revisori contabili

    La scadenza ultima per l’adempimento in parola è fissata al 31 ottobre 2022.

    I revisori contabili devono sottoscrivere le dichiarazioni fiscali (Redditi, 770, IRAP), nell’apposito riquadro presente nel frontespizio.

    La firma di fatto non rappresenta una pura e semplice formalità, ma comporta una serie di attività destinata alle verifiche e controlli sul contenuto delle dichiarazioni, al fine di verificare la corrispondenza fra i dati esposti e le condizioni della contabilità e, quindi, del bilancio ( principio di revisione ISA Italia 500 – Elementi probanti).

    La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.” Pertanto tale adempimento, allo stato attuale delle disposizioni normative, si deve considerare direttamente connesso all’incarico di revisione legale ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.39/2010, e dell’art. 2409 bis del Codice Civile”. Il revisore, è bene precisarlo, in caso di accertamenti da parte dell’autorità fiscali non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori della società che ha presentato le dichiarazioni sottoscritte. Si tratta, di fatto, di un adempimento meramente formale, sanzionato soltanto nell’ipotesi di omissione dello stesso.

    L’attività di controllo e verifica dei dichiarativi fiscali da parte del revisore è stato oggetto del documento di ricerca n. 208R del giugno 2020 di Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) che chiarisce il significato da attribuire alle dichiarazioni fiscali. Nessuna norma o principio di revisione impone di rilasciare un “visto” sul corretto adempimento formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali indicate in precedenza.

    Quindi compito del revisore è acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti per esprimere un giudizio sul bilancio nel quale, ovviamente, sono iscritte anche poste che impattano sui dati presenti nelle dichiarazioni fiscali. Nell’esprimere il proprio giudizio professionale il revisore, con riferimento alle voci aventi più strettamente “natura fiscale” – ma anche a qualsiasi altra voce, informazione, saldo o transazione di bilancio –, farà riferimento alla “significatività” e utilizzerà tecniche campionarie.

    In relazione alla natura dell’incarico il revisore non procederà ad emettere alcuna relazione e l’incarico si considererà concluso esclusivamente con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.