Modello 770/2022, il compito dei Revisori contabili

La scadenza ultima per l’adempimento in parola è fissata al 31 ottobre 2022.

I revisori contabili devono sottoscrivere le dichiarazioni fiscali (Redditi, 770, IRAP), nell’apposito riquadro presente nel frontespizio.

La firma di fatto non rappresenta una pura e semplice formalità, ma comporta una serie di attività destinata alle verifiche e controlli sul contenuto delle dichiarazioni, al fine di verificare la corrispondenza fra i dati esposti e le condizioni della contabilità e, quindi, del bilancio ( principio di revisione ISA Italia 500 – Elementi probanti).

La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.” Pertanto tale adempimento, allo stato attuale delle disposizioni normative, si deve considerare direttamente connesso all’incarico di revisione legale ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.39/2010, e dell’art. 2409 bis del Codice Civile”. Il revisore, è bene precisarlo, in caso di accertamenti da parte dell’autorità fiscali non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori della società che ha presentato le dichiarazioni sottoscritte. Si tratta, di fatto, di un adempimento meramente formale, sanzionato soltanto nell’ipotesi di omissione dello stesso.

L’attività di controllo e verifica dei dichiarativi fiscali da parte del revisore è stato oggetto del documento di ricerca n. 208R del giugno 2020 di Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) che chiarisce il significato da attribuire alle dichiarazioni fiscali. Nessuna norma o principio di revisione impone di rilasciare un “visto” sul corretto adempimento formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali indicate in precedenza.

Quindi compito del revisore è acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti per esprimere un giudizio sul bilancio nel quale, ovviamente, sono iscritte anche poste che impattano sui dati presenti nelle dichiarazioni fiscali. Nell’esprimere il proprio giudizio professionale il revisore, con riferimento alle voci aventi più strettamente “natura fiscale” – ma anche a qualsiasi altra voce, informazione, saldo o transazione di bilancio –, farà riferimento alla “significatività” e utilizzerà tecniche campionarie.

In relazione alla natura dell’incarico il revisore non procederà ad emettere alcuna relazione e l’incarico si considererà concluso esclusivamente con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.