Categoria: Revisori contabili

  • Gli arretrati contrattuali: imputazione contabile al piano dei conti.

    Gli arretrati contrattuali: imputazione contabile al piano dei conti.

    Gli arretrati contrattuali imputazione contabile

    La modalità di iscrizione in bilancio degli arretrati contrattuali riferiti alle mensilità che vanno dal 1° gennaio 2019 a tutto novembre 2022.

    Le mensilità di competenza degli anni dal 2019 al 2021 da imputare:

    • al piano dei conti «U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato»;
    • al piano dei conti «U.1.01.01.01.005» per il personale a tempo determinato.

    Gli stipendi arretrati relativi alle mensilità di competenza al periodo gennaio-novembre 2022:

    • imputati al piano dei conti ordinario delle retribuzioni.

    Gli arretrati relativi ad annualità precedenti risultano infatti accantonati nel risultato di amministrazione 2021 che, salvo i limiti per gli enti in disavanzo, dovrebbe essere applicato all’annualità 2022 del bilancio di previsione.

    Le retribuzioni arretrate per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, percepite per effetto di contratti collettivi sono poi soggette a tassazione separata, se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa (agenzia delle Entrate, risposta n° 243 del 13 aprile 2021).

    Gli arretrati delle mensilità:

    • da gennaio 2019 a dicembre 2021 tassazione separata;
    • da gennaio-novembre 2022 tassazione ordinaria.

    I vincoli di finanza pubblica
    L’articolo 3, quarto comma, del Dl 36/2022 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita ad arretrati di competenza delle annualità antecedenti al 2022, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia fissati dal Dm assunzioni. Questa norma consentirebbe, dunque, di “sterilizzare” la spesa per arretrati riferita al periodo 2019-2021. Ai fini del rispetto del comma 557 della legge 296/06, invece, l’obbligo di operare un confronto omogeneo fra gli aggregati della spesa di personale impone di escludere sempre gli arretrati contrattuali, a prescindere dal periodo di competenza. Infine, per ciò che concerne gli aspetti economico-patrimoniali, il punto 4.17 del Principio contabile 4/3 al Dlgs 118/2011 chiarisce che i rinnovi contrattuali devono essere inclusi tra gli oneri straordinari alla voce «Altri oneri straordinari», mentre l’Irap deve essere rilevata nella voce «Imposte». Peraltro, il relativo costo è sterilizzato, ove presente, dall’utilizzo del fondo iscritto a stato patrimoniale.

    fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/contratto-arretrati-fino-2021-tasse-calcoli-e-contabilita-separata-AE15IsFC

  • Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

    Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

    A partire dal 2016, è stato istituito un nuovo fondo, denominato fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali.

    I fondi sono iscritti:

    • il fondo di riserva nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all’interno del programma «Fondo di riserva»;
    • il fondo di riserva di cassa nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all’interno del programma «Fondo di riserva». Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio;

    scopo:

    • il fondo di riserva nasce per la copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione;
    • Il fondo di riserva di cassa nasce con l’intento di supportare l’ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

    Sono calcolati come di seguito :

    • Il fondo di riserva è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l’ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione;
    • Il fondo di riserva di cassa è calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.

    Sono utilizzati:

    • con deliberazioni dell’organo esecutivo sia il fondo di riserva che il fondo di riserva di cassa;
    • solo le variazioni del fondo di riserva di competenza sono da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Ente.
  • L’equilibrio della parte corrente nei bilanci comunali

    L’equilibrio della parte corrente nei bilanci comunali

    Una buona regola per i bilanci delle amministrazioni è che le spese correnti siano finanziate con entrate correnti, e non con incassi una tantum. Questa norma ha subito delle deroghe nel corso degli anni.

    Il denaro che annualmente entra ed esce dalle casse del comune si può distinguere in:

    • parte corrente, cioè il denaro che serve al normale funzionamento dell’ente: stipendi dei dipendenti, acquisto di beni, manutenzione delle opere pubbliche, servizi erogati ai cittadini;
    • parte in conto capitale, ovvero le entrate e spese non ordinarie con cui l’ente finanzia: la costruzione di infrastrutture o l’acquisto di immobili, di solito destinate a progetti di lungo termine per lo sviluppo della comunità e del territorio.

    La distinzione è molto importante per il funzionamento dell’ente.

    Le spese di parte corrente sono in qualche modo fisse, almeno sul breve periodo, e soprattutto sono ricorrenti. Per questa ragione, una buona norma è che non vengano finanziate con entrate straordinarie: ad esempio con la vendita di immobili. Quindi è importante che la spesa di parte corrente sia finanziata con le entrate correnti: le imposte; le tasse; i trasferimenti correnti.

    trasferimenti correnti dal settore pubblico sono trasferimenti di risorse che lo Stato destina ad altri livelli di governo, quali amministrazioni o enti pubblici. Tali trasferimenti sono destinati a coprire le spese che l’ente o l’istituzione deve sostenere per il corretto sviluppo della propria attività e per la prestazione di servizi.

    Il legislatore ha inserito, nel corso degli anni, delle deroghe a questa regola per permettere più flessibilità ai comuni per chiudere il bilancio. Ad esempio con la possibilità di finanziare la spesa corrente attraverso gli oneri di urbanizzazione, come stabilito dall’articolo 2 comma 8 della legge 244/2007 – disposizione prorogata più volte con modifiche:

    «(…) i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale»

    Se da un lato previsioni come queste permettono di far quadrare i conti, dall’altro inducono a pratiche non sempre virtuose, dal punto di vista del bilancio e non solo. Per capire se un comune finanzia le spese correnti solo attraverso entrate correnti, su openbilanci.it è presente l’indicatore Equilibrio della parte corrente per misurare la capacità del comune di coprire le spese correnti (quelle necessarie per fare fronte l’amministrazione ordinaria) attraverso le entrate correnti (quelle dei primi tre Titoli del bilancio quindi escluse entrate da vendita del patrimonio o da indebitamento). Tra le spese in questo caso non vengono calcolati gli interessi per mutui e prestiti (correnti in senso stretto). Questo rapporto è calcolato in percentuale: maggiore il valore, maggiore l’equilibrio di parte corrente.

    fonte openbilanci.it

  • Fondo di riserva art. 166 del TUEL

    Fondo di riserva art. 166 del TUEL

    Art. 166- Fondo di riserva

    1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
    2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
      2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.
      2-ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;
  • Fondo di riserva di cassa art. 176 del TUEL

    Fondo di riserva di cassa art. 176 del TUEL

    Art. 176 – Prelevamenti dal fondo di riserva

    1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

    Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per integrare o istituire gli stanziamenti di cassa di altre unità previsionali di base. L’importo del fondo non può essere superiore ad un dodicesimo dell’ammontare complessivo delle spese previste dal bilancio di cassa.

  • Servizio in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale tra i comuni

    Servizio in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale tra i comuni

    L’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. consente ai Comuni di stipulare fra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

    L’art. 98 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, prevedono la possibilità per i comuni le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’Ufficio di Segreteria.

    L’art. 10 Convenzioni di segreteria del D.P.R. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comuni e provinciali), con specifico richiamo ad accordi per l’esercizio associato di funzioni da parte dei comuni, contempla la facoltà per i comuni, di stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale.

    Quadro Normativo

    D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (1)

    Art. 10. Convenzioni di segreteria
    1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria.
    2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata
    della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o
    più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia.
    3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all’art. 17, comma 74, della legge determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.
  • Parere obbligatorio dell’organo di revisione per l’ approvazione schema di convenzione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra diversi Comuni

    Parere obbligatorio dell’organo di revisione per l’ approvazione schema di convenzione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra diversi Comuni

    L’ organo di revisione ai sensi dell’art. 239 TUEL è obbligatorio il parere relativo alla proposta di delibera di Consiglio Comunale per l’ approvazione schema di convenzione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra diversi Comuni.

    Gli organi di revisione devono esprimere parere:

    a) sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

    b) sulla verifica degli equilibri;

    c) sulle modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

    d) sulle proposte di ricorso all’indebitamento;

    e) sulle proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

    f) sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

    g) sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

  • Niente assunzioni senza l’atto di asseverazione del Revisore sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio

    Niente assunzioni senza l’atto di asseverazione del Revisore sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio

    L’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali è consentito dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dai connessi decreti attuativi.

    Gli enti locali potranno incrementare la propria spesa di personale secondo i parametri di cui al cit. art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dei connessi decreti attuativi, solo nel caso risultano rispettate le due condizioni indefettibili:

    • il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore “soglia” nel rapporto tra il complessivo aggregato della spesa di personale contabilizzato nell’ultimo rendiconto approvato e le entrate correnti “titolo 1, titolo 2 e titolo 3” degli ultimi tre rendiconti, al netto del FCDE valorizzato in sede di bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.
    • il secondo, di natura dinamica, è rappresentato  dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e dalla sussistenza dell’equilibrio pluriennale di bilancio “asseverato dall’Organo di revisione”.

    Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 7/2022, hanno ricordato che l’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali consentito dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dai connessi decreti attuativi, è condizionato dalla sussistenza dai suddetti requisiti indefettibili.

    “…Tra queste condizioni rientra «il rispetto dell’equilibrio pluriennale asseverato dall’Organo di revisione».

    La Sezione regionale, nel caso di specie, ha ritenuto mancante racconto presupposto, sulla base delle seguenti circostanze e considerazioni:

    – la mancanza dell’atto di asseverazione dell’Organo di revisione e la trasmissione, in sua vece, del parere positivo, del medesimo Organo di revisione, sugli equilibri di bilancio 2020-2022 e 2021-2023 allega ai bilanci rispettivi di previsione nei termini e per i fini di cui al d.lgs. n. 118 del 2011;

    – la circostanza che, considerata la specificità di bilancio dell’Ente, tali prospetti dimostrativi non fossero idonei «a rappresentare nella sua interesse il complesso fenomeno degli equilibri di bilancio che ha il suo principale corollario applicativo nelle coperture finanziarie»;…

    – che l’orizzonte temporale da considerare ai fini dell’equilibrio prospettico non è triennale, ma quinquennale, e ciò in coerenza con il contesto della normativa in cui si colloca (art. 33, co. 1 e decreto attuativo) che considera per il rientro nella “soglia” un orizzonte temporale quinquennale (2020–2024) prevedendo inoltre adempimenti, in termini di eventuale giro rafforzato al 30%, per il successivo quinquennio 2025–2030;…”

    In caso contrario, per il calcolo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di evitare “vuoti di vincolo”, saranno in rilievo il (persistente) vincolo sul “budget assunzionale” di cui all’art. 3, co.5 e ss. del D.L. n. 90/2014 (applicando dunque un turn over pari al 100 per cento) ed il (persistente) limite sulla “spesa complessiva” di cui al co. 557-quater, dell’art. 1 della L. n. 296/2006. In questo contesto, l’equilibrio pluriennale rilevante ai fini dell’art. 33 del dln 34/2019 è funzionale ad attestare la sostenibilità “in concreto” dei maggiori oneri di personale – a struttura permanente ed obbligatoria – che l’Ente intende innestare nel bilancio

    L’Organo di revisione deve asseverare per il Collegio giudicante l’equilibrio prospettico richiesto dalla norma all’esame rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

     …“Ai fini della norma in esame ciò che rileva è l’“equilibrio sostanziale” del bilancio, non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente (postulato n. 15, all. 1 D.Lgs. n. 118/2011). In questa prospettiva l’armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività, non può prescindere dalla valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti, ivi incluso lo stato e l’andamento prospettico dell’indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri (cfr., ex pluribus, Corte cost., sentenza n. 274 del 2017). Inoltre, per specifica previsione della norma, tale condizione di equilibrio “sostanziale” deve essere oggetto di apposita “asseverazione” da parte dell’Organo di revisione. Infatti, ciò che viene in rilievo – come condizione di “sbarramento” – non è l’equilibrio sostanziale “in sé”, ma la circostanza che la sua sussistenza sia stata oggetto di verifica ed “asseverazione” da parte dell’Organo di revisione. Si tratta di requisiti essenziali, che non ammettono equipollenti, né in senso soggettivo, né oggettivo. Come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza contabile, il “parere”, la “relazione”, la “certificazione” e l’”asseverazione” non sono strumenti tra loro “interscambiabili” (cfr., ex pluribus, Sez. reg. Emilia Romagna delibera n. 229/2021/PRSE). A ciascun “canovaccio” corrisponde una diversa “sostanza” delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento...

    Nel caso di specie, l’atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell’Ente, in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. A tale fine, l’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l’equilibrio del bilancio. In questa prospettiva, assume valore dirimente la verifica della sussistenza, sufficientemente sicura, non arbitraria ed irrazionale, di adeguate coperture economiche con riguardo alla complessiva mole di oneri incidenti sul bilancio anche negli esercizi a venire (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 48/2019)

    L’atto di asseverazione si pone all’esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l’Ente e, per esso, i soggetti all’uopo incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a “misurare” la condizione di equilibrio “sostanziale” e prospettico dell’Ente. Si tratta di un atto “infungibile”, che non può essere derivato o assunto da altri atti o circostanze (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 2/2016/QMIG, in tema di doppia asseverazione dei rapporti debiti-crediti con enti strumentali e società partecipate). Il perimetro temporale dell’equilibrio prospettico da asseverare non è invece determinabile “in astratto”. Esso dipenderà dalla proiezione nel tempo dei “fattori” che lo stesso Organo di revisione reputerà di inserire nella disamina, in quanto incidenti – in concreto o con ragionevole possibilità – sulla tenuta degli equilibri sostanziali dell’Ente. Ferma restando la durata minima triennale, perché coincidente con la struttura stessa del bilancio di previsione, la sua verifica prospettica dovrà estendersi a considerare tutti i “fatti” – di natura finanziaria, economica e patrimoniale – conosciuti e conoscibili alla data dell’asseverazione, suscettibili di incidere sulla tenuta prospettica degli equilibri.

    sentenza n. 7/2022 Sezioni Riunite della Corte dei conti
  • Niente assunzioni senza l’atto di asseverazione del Revisore sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio

    Niente assunzioni senza l’atto di asseverazione del Revisore sul rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio

    L’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali è consentito dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dai connessi decreti attuativi.

    Gli enti locali potranno incrementare la propria spesa di personale secondo i parametri di cui al cit. art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dei connessi decreti attuativi, solo nel caso risultano rispettate le due condizioni indefettibili:

    • il primo, di natura statica, è dato dal rispetto di un valore “soglia” nel rapporto tra il complessivo aggregato della spesa di personale contabilizzato nell’ultimo rendiconto approvato e le entrate correnti “titolo 1, titolo 2 e titolo 3” degli ultimi tre rendiconti, al netto del FCDE valorizzato in sede di bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.
    • il secondo, di natura dinamica, è rappresentato  dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni e dalla sussistenza dell’equilibrio pluriennale di bilancio “asseverato dall’Organo di revisione”.

    Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 7/2022, hanno ricordato che l’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali consentito dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 e dai connessi decreti attuativi, è condizionato dalla sussistenza dai suddetti requisiti indefettibili.

    “…Tra queste condizioni rientra «il rispetto dell’equilibrio pluriennale asseverato dall’Organo di revisione».

    La Sezione regionale, nel caso di specie, ha ritenuto mancante racconto presupposto, sulla base delle seguenti circostanze e considerazioni:

    – la mancanza dell’atto di asseverazione dell’Organo di revisione e la trasmissione, in sua vece, del parere positivo, del medesimo Organo di revisione, sugli equilibri di bilancio 2020-2022 e 2021-2023 allega ai bilanci rispettivi di previsione nei termini e per i fini di cui al d.lgs. n. 118 del 2011;

    – la circostanza che, considerata la specificità di bilancio dell’Ente, tali prospetti dimostrativi non fossero idonei «a rappresentare nella sua interesse il complesso fenomeno degli equilibri di bilancio che ha il suo principale corollario applicativo nelle coperture finanziarie»;…

    – che l’orizzonte temporale da considerare ai fini dell’equilibrio prospettico non è triennale, ma quinquennale, e ciò in coerenza con il contesto della normativa in cui si colloca (art. 33, co. 1 e decreto attuativo) che considera per il rientro nella “soglia” un orizzonte temporale quinquennale (2020–2024) prevedendo inoltre adempimenti, in termini di eventuale giro rafforzato al 30%, per il successivo quinquennio 2025–2030;…”

    In caso contrario, per il calcolo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di evitare “vuoti di vincolo”, saranno in rilievo il (persistente) vincolo sul “budget assunzionale” di cui all’art. 3, co.5 e ss. del D.L. n. 90/2014 (applicando dunque un turn over pari al 100 per cento) ed il (persistente) limite sulla “spesa complessiva” di cui al co. 557-quater, dell’art. 1 della L. n. 296/2006. In questo contesto, l’equilibrio pluriennale rilevante ai fini dell’art. 33 del dln 34/2019 è funzionale ad attestare la sostenibilità “in concreto” dei maggiori oneri di personale – a struttura permanente ed obbligatoria – che l’Ente intende innestare nel bilancio

    L’Organo di revisione deve asseverare per il Collegio giudicante l’equilibrio prospettico richiesto dalla norma all’esame rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

     …“Ai fini della norma in esame ciò che rileva è l’“equilibrio sostanziale” del bilancio, non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente (postulato n. 15, all. 1 D.Lgs. n. 118/2011). In questa prospettiva l’armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività, non può prescindere dalla valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti, ivi incluso lo stato e l’andamento prospettico dell’indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri (cfr., ex pluribus, Corte cost., sentenza n. 274 del 2017). Inoltre, per specifica previsione della norma, tale condizione di equilibrio “sostanziale” deve essere oggetto di apposita “asseverazione” da parte dell’Organo di revisione. Infatti, ciò che viene in rilievo – come condizione di “sbarramento” – non è l’equilibrio sostanziale “in sé”, ma la circostanza che la sua sussistenza sia stata oggetto di verifica ed “asseverazione” da parte dell’Organo di revisione. Si tratta di requisiti essenziali, che non ammettono equipollenti, né in senso soggettivo, né oggettivo. Come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza contabile, il “parere”, la “relazione”, la “certificazione” e l’”asseverazione” non sono strumenti tra loro “interscambiabili” (cfr., ex pluribus, Sez. reg. Emilia Romagna delibera n. 229/2021/PRSE). A ciascun “canovaccio” corrisponde una diversa “sostanza” delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento...

    Nel caso di specie, l’atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell’Ente, in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. A tale fine, l’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l’equilibrio del bilancio. In questa prospettiva, assume valore dirimente la verifica della sussistenza, sufficientemente sicura, non arbitraria ed irrazionale, di adeguate coperture economiche con riguardo alla complessiva mole di oneri incidenti sul bilancio anche negli esercizi a venire (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 48/2019)

    L’atto di asseverazione si pone all’esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l’Ente e, per esso, i soggetti all’uopo incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a “misurare” la condizione di equilibrio “sostanziale” e prospettico dell’Ente. Si tratta di un atto “infungibile”, che non può essere derivato o assunto da altri atti o circostanze (cfr. Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 2/2016/QMIG, in tema di doppia asseverazione dei rapporti debiti-crediti con enti strumentali e società partecipate). Il perimetro temporale dell’equilibrio prospettico da asseverare non è invece determinabile “in astratto”. Esso dipenderà dalla proiezione nel tempo dei “fattori” che lo stesso Organo di revisione reputerà di inserire nella disamina, in quanto incidenti – in concreto o con ragionevole possibilità – sulla tenuta degli equilibri sostanziali dell’Ente. Ferma restando la durata minima triennale, perché coincidente con la struttura stessa del bilancio di previsione, la sua verifica prospettica dovrà estendersi a considerare tutti i “fatti” – di natura finanziaria, economica e patrimoniale – conosciuti e conoscibili alla data dell’asseverazione, suscettibili di incidere sulla tenuta prospettica degli equilibri.

    sentenza n. 7/2022 Sezioni Riunite della Corte dei conti
  • Modello 770/2022, il compito dei Revisori contabili

    Modello 770/2022, il compito dei Revisori contabili

    La scadenza ultima per l’adempimento in parola è fissata al 31 ottobre 2022.

    I revisori contabili devono sottoscrivere le dichiarazioni fiscali (Redditi, 770, IRAP), nell’apposito riquadro presente nel frontespizio.

    La firma di fatto non rappresenta una pura e semplice formalità, ma comporta una serie di attività destinata alle verifiche e controlli sul contenuto delle dichiarazioni, al fine di verificare la corrispondenza fra i dati esposti e le condizioni della contabilità e, quindi, del bilancio ( principio di revisione ISA Italia 500 – Elementi probanti).

    La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.” Pertanto tale adempimento, allo stato attuale delle disposizioni normative, si deve considerare direttamente connesso all’incarico di revisione legale ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.39/2010, e dell’art. 2409 bis del Codice Civile”. Il revisore, è bene precisarlo, in caso di accertamenti da parte dell’autorità fiscali non assume, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori della società che ha presentato le dichiarazioni sottoscritte. Si tratta, di fatto, di un adempimento meramente formale, sanzionato soltanto nell’ipotesi di omissione dello stesso.

    L’attività di controllo e verifica dei dichiarativi fiscali da parte del revisore è stato oggetto del documento di ricerca n. 208R del giugno 2020 di Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) che chiarisce il significato da attribuire alle dichiarazioni fiscali. Nessuna norma o principio di revisione impone di rilasciare un “visto” sul corretto adempimento formale e sostanziale delle dichiarazioni fiscali indicate in precedenza.

    Quindi compito del revisore è acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti per esprimere un giudizio sul bilancio nel quale, ovviamente, sono iscritte anche poste che impattano sui dati presenti nelle dichiarazioni fiscali. Nell’esprimere il proprio giudizio professionale il revisore, con riferimento alle voci aventi più strettamente “natura fiscale” – ma anche a qualsiasi altra voce, informazione, saldo o transazione di bilancio –, farà riferimento alla “significatività” e utilizzerà tecniche campionarie.

    In relazione alla natura dell’incarico il revisore non procederà ad emettere alcuna relazione e l’incarico si considererà concluso esclusivamente con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.