L’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. consente ai Comuni di stipulare fra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
L’art. 98 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, prevedono la possibilità per i comuni le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’Ufficio di Segreteria.
L’art. 10 Convenzioni di segreteria del D.P.R. n. 465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comuni e provinciali), con specifico richiamo ad accordi per l’esercizio associato di funzioni da parte dei comuni, contempla la facoltà per i comuni, di stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale.
D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (1)
Art. 10. Convenzioni di segreteria
1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata
della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o
più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all’art. 17, comma 74, della legge determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.
